Codice etico

CODICE ETICO

DELLA SCUOLA SUPERIORE INTERNAZIONALE DI STUDI UNIVERSITARI DI RICERCA  E FORMAZIONE  “UNISRITA”

PREMESSO

Che la Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari di Ricerca e Formazione “UNISRITA” è un organizzazione non lucrativa che svolge attività di formazione e ricerca scientifica e tecnologica,è iscritta nello schedario anagrafico Nazionale delle Ricerche art.64 comma 1 DPR Luglio 1980 n°382 con il N°59939YRS ed è accreditata presso il MISE Ministero dello Sviluppo Economico con N°2017-7916 L’UNISRITA è inoltre registrata presso il portale dell’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) in data 02.02.2015 Con il Code (PIC) 932759858

L’UNISRITA è in particolar modo impegnata nel campo delle Scienze Applicate, Scienze Giuridiche, che includono nuove attività come Diritto, Scienze delle indagini Penali, Diritto e Scienze della Sicurezza, Scienze Psicologiche, Sociali,Agrarie, Scienze Mediche, Biomediche, Ingegneristiche, Informatiche di nuove Medicine quali Medicina Osteopatica, Medicina Comportamentale, Chiropratica, ed altre gia conosciute e riconosciute sia in Europa che negli Stati Uniti D’america.

Lo scopo dell’UNISRITA è promuovere lo sviluppo della Cultura, della Ricerca, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dell’innovazione, assicurare la continua integrazione fra le attività di Ricerca e di Formazione beneficio dell’alta qualità degli studi, curare la Formazione Universitaria, Post Universitaria e la Formazione continua.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

 

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO

Il Presente Codice Deontologico vincolante per tutti i soci, membri,collaboratori esterni ed interni della Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari di Ricerca e Formazione “UNISRITA”

L’adozione del Codice Etico rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato previsto dalla Legge n°190 del 06.11.2012.

Tutte le componenti della comunità sono egualmente responsabili della tutela e della piena applicazione delle regole del Codice Etico e di Comportamento dell’Istituto.

Valori fondamentali e obiettivi.

1. La “Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari di Ricerca e Formazione ” (di seguito UNISRITA ) si riconosce nei valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente per quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e della dignità umana (art. 3 Cost.), alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla tutela della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), sia come principi fondanti dell’istituzione universitaria, sia come strumenti orientati al perseguimento dell’uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione.

2. UNISRITA rispetta e promuove, altresì, i valori dell’onestà, della lealtà, dell’integrità morale, dell’equità, dell’imparzialità, della professionalità e della leale collaborazione.

3. UNISRITA, consapevole della dinamicità del cambiamento globale, del necessario approccio internazionale alla formazione e dell’importanza di percorsi di studio altamente professionalizzanti e caratterizzati dall’apertura multi e transdisciplinare e qualificandosi come una “comunità universitaria globale”, riflette i valori che sono alla base della ricerca, dell’insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie ed informa ad essi il suo operato per: – favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere anche attraverso il dialogo fecondo con le diverse tradizioni culturali e religiose; – creare un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali fra docenti, studenti e personale tecnico-organizzativo, ricordando i fondamentali valori della vita, quali: sacrificio ed impegno, gioco e responsabilità, attesa e speranza, tolleranza e clemenza, dono e saggezza, umiltà e forza, fede e coraggio, dignità e verità, agonismo e sana competizione, l’etica e la libertà, il dubbio e l’esempio; – aprire alla comunità scientifica internazionale; – educare ai valori fondamentali iscritti nella Costituzione italiana e nei Trattati europei ed internazionali sui diritti ed i doveri della persona e del cittadino.

4. Il presente Codice si applica ai docenti, ai ricercatori, al personale tecnico–amministrativo, agli studenti di UNISRITA e a coloro che, a vario titolo, operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture di UNISRITA (componenti della comunità universitaria).

5. Il Codice ha lo scopo di assicurare che la condotta dei componenti della comunità universitaria sia conforme ai principi che presiedono all’attività di UNISRITA.

6. Il Codice non si sostituisce alla legge, ma si affianca alle disposizioni normative vigenti.

7. I destinatari del presente Codice devono osservare, proteggere e promuovere i predetti valori cardine di UNISRITA.

PARTE I

Regole di condotta

Art. 1
Uso del nome dell’UNISRITA

1. A nessun componente della comunità  è consentito: – utilizzare illegittimamente il nome dell’Unisrita, il suo logo e i simboli ad essa appartenenti; – esprimere punti di vista strettamente personali in nome dell’UNISRITA.

Art. 2
Uso delle risorse dell’UNISRITA

1. I componenti della Comunità universitaria devono usare le risorse dell’Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell’UNISRITA.

2. A nessun componente della comunità  è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell’istituzione, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di UNISRITA per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali.

Art. 3
Decoro dei luoghi di studio e di lavoro

1. Ogni componente della comunità  è tenuto a conservare la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio utilizzandoli in maniera rispettosa; se investito di responsabilità istituzionale, è, altresì, tenuto a rilevare e denunciare l’inosservanza dei doveri di cui al presente articolo.

Art. 4
Doni e benefici

1. Tutti i componenti della comunità  devono astenersi dal richiedere e accettare ogni offerta di beni o benefici, per sè o per altri, suscettibile di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali cui sono preposti.

Art. 5
Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1. Tutti i componenti della comunità hanno diritto ad essere trattati con uguale rispetto.

2. UNISRITA ripudia ogni discriminazione, diretta o indiretta, originata da differenze di orientamenti religiosi, politici, culturali o sessuali, nonchè da diversità di età, lingua, colore della pelle, origine etniche, condizioni personali, fisiche e di salute, scelte familiari, ivi inclusa la gravidanza.

3. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all’adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

4. È compito dell’UNISRITA e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 6
Molestie sessuali

1. UNISRITA non tollera molestie di natura sessuale, in quanto lesive della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

2. Ai fini dell’applicazione del presente Codice costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a carattere sessuale, che sia lesivo della dignità e/o della libertà di una persona e che abbia l’effetto di creare nel soggetto destinatario dell’atto o del comportamento una situazione di disagio.

3. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante della molestia sessuale.

Art. 7
Molestie morali e mobbing

1. UNISRITA rifiuta ogni tipo di comportamento ostile, discriminatorio o vessatorio posto in essere nei confronti di un membro dell’Ateneo da parte di soggetti collocati in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanzia in forme di prevaricazione, persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare la mortificazione o l’emarginazione della persona e il degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute psicofisica, la professionalità o la dignità della persona.

Art. 8
Abuso della propria posizione

1. A nessun componente della comunità universitaria è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell’autorevolezza della propria posizione accademica o della circostanza di ricoprire uffici o incarichi allo scopo di trarne vantaggi, per sè o per altri, o per indurre o costringere altri membri dell’UNISRITA ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nelle funzioni istituzionali cui essi sono preposti.

2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all’acquisto di uno più libri da parte degli studenti.

Art. 9
Nepotismo e favoritismi

1. UNISRITA condanna fermamente ogni forma di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l’imparzialità, l’equità, l’onestà, l’integrità, la trasparenza, la professionalità e la libertà accademiche, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell’UNISRITA di astenersi da tale costume.

2. Per favoritismo si intende il comportamento del componente della comunità universitaria che, approfittando della propria posizione, agevoli qualcuno indipendentemente dall’accertamento obiettivo delle sue qualità. Il nepotismo costituisce un caso particolare di favoritismo in cui l’autore e i beneficiari del comportamento scorretto risultano legati da vincoli di parentela, di coniugio, di affinità entro il quarto grado o di stabile convivenza.

3. Ricorre nepotismo, con riferimento alla carriera accademica, quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti di procedure concorsuali o di selezione a vantaggio del coniuge, del convivente, o di un proprio parente o affine fino al quarto grado.

4. L’accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Art. 10
Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un componente della comunità universitaria contrasta effettivamente con l’interesse, non solo economico, dell’Università.

2. Il componente della comunità universitaria che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli dell’Ateneo deve darne immediata notizia al Presidente /Rettore e deve, in ogni caso, astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 11
Proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale

1. I componenti della comunità  devono osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale.

2. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando, se richiesto dalla natura della ricerca svolta, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell’ambito di ciascun gruppo, è compito del coordinatore: – promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà; – valorizzare i meriti individuali ed individuare il contributo di ciascun partecipante, impedendo, altresì, la menzione di persone che non abbiano collaborato e l’esclusione di chi abbia effettivamente collaborato; – sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 12
Rispetto della riservatezza

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a osservare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza.

2. In particolare, sono tenuti a: – rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l’UNISRITA detiene informazioni protette; – non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici; – consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio ed alle regole in materia di privacy.

PARTE II

Osservanza e violazione del Codice Etico

Art. 13
Divulgazione del Codice Etico

1. UNISRITA promuove la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Art. 14
Osservanza

1. I componenti della comunità hanno il dovere: – di prendere visione del presente codice; – di familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative; – di osservare il presente codice e le prassi interpretative.

2. In caso di violazione del Codice Etico sono applicate le sanzioni di cui all’art. 16. Il procedimento per l’applicazione delle stesse è disciplinato dall’art. 15.

Art. 15
Procedimento per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni

1. Il procedimento di cui al presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Presidente/Rettore, ricevuta una segnalazione non anonima o acquisita direttamente l’informazione di una eventuale violazione del Codice Etico commessa da un componente della comunità , qualora non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, entro il termine di cinque giorni, avvia il procedimento mediante l’invio al soggetto interessato di una comunicazione scritta nella quale sono indicate le disposizioni del Codice Etico che si assumono violate.

3. All’interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, per presentare eventuali osservazioni scritte e chiedere di essere sentito.

4. Il Presidente/Rettore, dopo aver esaminato le controdeduzioni scritte, ove presentate dall’interessato, e dopo averlo sentito, se questi lo abbia richiesto, conclude l’attività istruttoria trasmettendo al Senato accademico una relazione contenente l’indicazione della notizia e dell’eventuale violazione, la difesa dell’interessato e ogni altro elemento utile. Nella predetta relazione, il Presidente/Rettore propone, altresì, al Senato Accademico la sanzione da infliggere o l’archiviazione del procedimento qualora ritenga che non sia stato commesso alcun illecito deontologico.

5. Il Senato Accademico, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relazione del Presidente/ Rettore, sentito l’interessato, delibera, comminando la sanzione ovvero disponendo l’archiviazione del procedimento.

6. La deliberazione del Senato Accademico viene in ogni caso trasmessa all’interessato.

7. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dall’invio della contestazione degli addebiti al soggetto interessato.

8. Il procedimento non è sospeso dall’avvio nei confronti dell’interessato di azioni civili, penali o amministrative relative agli stessi comportamenti che si assumono contrari al Codice Etico.

9. Qualora un comportamento integri non solo un illecito deontologico ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 16
Sanzioni

1. Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, tenendo conto della gravità della violazione e della sua reiterazione. Si ha reiterazione quando, nell’arco temporale di un biennio, lo stesso soggetto si renda responsabile di più violazioni del presente Codice.

2. Nel caso di violazione commessa da docenti, da ricercatori e dal personale tecnico–amministrativo, il Senato Accademico può comminare le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato;
c) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta o dall’incarico di responsabilità affidato.

3. Nel caso di violazione commessa da studenti, il Senato Accademico può comminare le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato;
c) esclusione dalla attribuzione di contratti di collaborazione con l’Università o di premi conferiti dall’Ateneo;
d) esclusione dalla successiva sessione di esami o di laurea.

Art. 17
Modifiche

1. Successive modifiche e integrazioni al presente Codice possono essere apportate con le modalità previste dallo Statuto di UNISRITA.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Roma 18 luglio 2017

Il Presidente Marco Doria